Il contesto
L’attività bancaria e finanziaria è riservata e vigilata: l’ingresso passa da un’autorizzazione e la permanenza dipende dal mantenimento dei requisiti organizzativi e patrimoniali. Banca d’Italia esercita la vigilanza prudenziale nel Meccanismo di vigilanza unico, che affida alla BCE la vigilanza diretta sulle banche significative; la Consob presidia i servizi di investimento; la UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette. Il perimetro è disomogeneo, dalle banche ai confidi vigilati.
L’impianto di fondo è però comune. Ogni intermediario deve dotarsi di funzioni aziendali di controllo distinte (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna) e di esponenti in possesso dei requisiti di idoneità. Le disposizioni antiriciclaggio di Banca d’Italia vi aggiungono la funzione antiriciclaggio: autonoma funzione di controllo di secondo livello, con un proprio responsabile e con la distinta figura del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette; negli intermediari meno complessi può essere affidata, alle condizioni previste, al responsabile della conformità alle norme.
Cambiano invece i requisiti prudenziali: ICAAP, ILAAP e le regole su capitale e liquidità riviste dal pacchetto bancario europeo del 2024 (CRR3 e CRD6) riguardano le banche, mentre gli altri intermediari seguono le disposizioni loro applicabili, con la tutela dei fondi della clientela per istituti di pagamento e IMEL.
Accanto alla vigilanza prudenziale corrono la tutela della clientela e l’antiriciclaggio: il Titolo VI del TUB (D.Lgs. 385/1993) e le disposizioni di trasparenza di Banca d’Italia governano il rapporto con il cliente, fino ai ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario, mentre per i servizi di investimento valgono TUF e MiFID II. Il D.Lgs. 231/2007 e i provvedimenti attuativi di Banca d’Italia governano gli obblighi di adeguata verifica e la segnalazione delle operazioni sospette; il pacchetto antiriciclaggio europeo del 2024 sposterà gran parte della disciplina su un regolamento di applicazione diretta, ma con applicazione differita: oggi gli obblighi operativi restano quelli del decreto.
Sul fronte tecnologico il riferimento è il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), che porta nel perimetro di vigilanza la dipendenza dai fornitori di servizi informatici, fino al registro degli accordi comunicato all’autorità. Completano il quadro il GDPR su profilazione e credit scoring, il D.Lgs. 231/2001 e le aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali.
Il nostro affiancamento
Un solo interlocutore che conosce vigilanza, antiriciclaggio e sistemi informativi lavora con le funzioni di controllo, l’IT, la direzione crediti e gli organi aziendali, invece di consulenti separati per ogni normativa. Partiamo dai documenti che l’intermediario già produce: relazioni delle funzioni di controllo, autovalutazione dei rischi di riciclaggio, registro dei reclami, esiti di ispezioni.
Sulla terza linea offriamo internal audit in outsourcing o co-sourcing, con reporting agli organi e coordinamento fra Collegio sindacale, revisore legale e Organismo di Vigilanza.
Il rischio informatico si presidia costruendo l’impianto DORA e mettendolo alla prova: i penetration test e i vulnerability assessment sui canali digitali verificano ciò che le procedure dichiarano.
La trasparenza si misura sui documenti che arrivano al cliente e sul ciclo dei reclami, fino ai ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario: la fonte più diretta di segnali sui processi che non tengono. Sullo stesso versante stanno le procedure antiriciclaggio, gli adempimenti privacy su scoring e marketing e il Modello 231 innestato sui presidi esistenti.
I dati di sostenibilità seguono lo stesso principio: una sola filiera del dato, con controlli sulle stime e tracciabilità, per l’informativa Pillar 3 ESG e per la rendicontazione.
Il perimetro si definisce insieme e le decisioni restano agli organi dell’intermediario: noi portiamo lettura normativa, metodo di verifica ed evidenze, con responsabilità e tempi fissati in partenza.
Perché un partner unico
- Un impianto per più normative: vigilanza prudenziale, antiriciclaggio, DORA, privacy e 231 chiedono in parte gli stessi controlli; li mappiamo una volta sola, utilizzabili da tutte le funzioni.
- Evidenze pronte per la vigilanza: carte di lavoro, registri e verbali sono costruiti pensando a chi li leggerà in sede ispettiva.
- Proporzionalità: procedure e piani di verifica sono calibrati su dimensione e operatività, senza replicare gli assetti di un gruppo significativo dove non servono.
- Continuità: le regole si muovono; restiamo a fianco dell’intermediario per aggiornare procedure, formare le persone e misurare i presidi nel tempo.